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Sez. L, Sentenza n. 15689 del 13/12/2000 (Rv. 542597 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Intento di rappresaglia - Motivo determinante - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542597-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di licenziamenti individuali, affinché ricorra l'intento di rappresaglia del datore di lavoro occorre accertare l'esclusiva efficacia determinativa della qualità di lavoratore sindacalmente attivo (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il carattere discriminatorio del licenziamento in un caso in cui lo scarso impegno e la mancanza di attenzione dimostrati dal lavoratore nel periodo di assegnazione al suo ufficio avevano impedito allo stesso, impegnato giornalmente per oltre il 30 - 40 per cento in attività sindacali, di essere inserito in un programma di lavoro con scadenze da rispettare).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)