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Sez. L, Sentenza n. 11464 del 18/11/1997 (Rv. 510099 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Carattere discriminatorio - Prova - Oggetto.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510099-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di licenziamenti individuali, non è sufficiente a dimostrare l'intento di rappresaglia del datore di lavoro la sola circostanza che all'atto dei licenziamenti pendesse un giudizio avente ad oggetto l'illegittimità delle pratiche di sciopero organizzate dai lavoratori poi licenziati. Il carattere discriminatorio dev'essere infatti dimostrato da elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)