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Sez. 1, Sentenza n. 1406 del 01/04/1992 Cc. (dep. 05/05/1992) Rv. 190229 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Pericolosità sociale dell'imputato - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 1992-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/190229-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

L'affermazione, in positivo, della sussistenza di esigenze cautelari riconducibili alle previsioni di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. non può fondarsi sulla mera considerazione della apoditticamente ritenuta gravità del fatto, occorrendo invece che si abbia riguardo, oltre che alle modalità e circostanze specifiche del fatto medesimo, anche alla personalità dell'imputato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari in genere, come pure di ogni altro elemento compreso tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)