Sez. 5, Sentenza n. 36595 del 16/04/2009 Ud. (dep. 22/09/2009) Rv. 245135 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Invio ai clienti di fissati bollati rappresentativi di contratti mai stipulati - Integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 216 L. fall. individua l'oggetto materiale del reato di bancarotta documentale nei libri e nelle scritture contabili preordinate a rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con la conseguenza che i fissati bollati rappresentativi di contratti mai stipulati, in quanto inidonei a costituire ostacolo alla ricostruzione del movimento degli affari della società non costituiscono oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge Falliment. art. 223 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)