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Sez. 5, Sentenza n. 182 del 23/11/2006 Ud. (dep. 09/01/2007) Rv. 236045 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Falsità relativa al verbale del consiglio di amministrazione - Bancarotta fraudolenta documentale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236045-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Non costituiscono oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale societaria (art. 216, comma primo, n. 2 e 223, comma primo, L.F.) i libri sociali, specificamente disciplinati dall'art. 2421 cod. civ., che rappresentano fatti relativi all'organizzazione interna dell'impresa e non il possibile tramite della ricostruzione del movimento degli affari, salvo che la loro falsificazione incida direttamente ed immediatamente sulla rappresentazione contabile dei fatti di gestione. Infatti la previsione incriminatrice individua espressamente l'oggetto materiale del reato nei libri e nelle altre scritture contabili i quali hanno la funzione di rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così ricollegandosi direttamente all'art. 2214 cod. civ.. Ne deriva che la falsificazione del verbale del consiglio di amministrazione - atto previsto dall'art. 2421, comma primo, n. 4, cod. civ. concernente i libri sociali - non integra l'art. 216, comma primo, n. 2 della legge fallimentare, salvo il caso di incidenza diretta sull'alterazione del quadro contabile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)