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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 151 del 1987

Decisione
decisa il 1987-04-10, depositata il 1987-04-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:151
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4231

  • Referendum abrogativo
  • Richiesta
  • Reati commessi in relazione alle sottoscrizioni degli elettori
  • Mancata applicabilità del sistema sanzionatorio relativo ai reati elettorali e del termine di prescrizione di cui all'art. 100, comma secondo, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
L'assoluto difetto di motivazione della ordinanza di rimessione rende manifestamente inammissibili le questioni sollevate. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.: 1) dell'art. 51, comma secondo, della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui non prevede che le sanzioni previste dall'art. 100, comma secondo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, si applichino anche quando i fatti contemplati in tale norma riguardino le firme per la richiesta di referendum; 2) in via conseguenziale, dell'art. 51 della suindicata legge n. 352/1970 - come modificato a seguito dell'accoglimento della prima eccezione -, nella parte in cui non prevede che per i reati ivi menzionati si applichi il termine prescrizionale di cui all'art. 100, comma secondo, del d.P.R. 16 maggio 1970, n. 570).

Norme impugnate

  • art. 51 legge 25 maggio 1970, n. 352

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme integrative sui referendum) promosso con ordinanza emessa il 7 settembre 1983 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Cocozza Sabino ed altri iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, Prima Serie Speciale dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Cocozza Sabino ed altri il G. i. presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza emessa il 7 settembre 1983 e pervenuta alla Corte Costituzionale il 19 giugno 1986 (R.O. n. 494/1986), ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.: 1) dell'art. 51, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme integrative sui referendum), nella parte in cui non prevede che le sanzioni previste dall'art. 100, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), si applicano anche quando i fatti contemplati in tale norma riguardino le firme per richiesta di referendum; 2) in via conseguenziale, dell'art. 51 della suindicata legge n. 352/1970 (come modificato a seguito dell'accoglimento della prima eccezione), nella parte in cui non prevede che per i reati ivi menzionati si applichi il termine prescrizionale di cui all'art. 100, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sempre in riferimento all'art. 3 Cost.; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissiblità o, in subordine, l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che l'ordinanza omette, in relazione ad entrambe le questioni, fra loro strettamente collegate, qualsiasi riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, ed è quindi carente in modo assoluto di motivazione sulla rilevanza delle questioni stesse; che, pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, della legge 25 maggio 1970, n. 352, come sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice istruttore presso il Tribunale di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: CORASANITI Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987. Il cancelliere: MINELLI

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