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Sez. L - , Sentenza n. 29104 del 11/11/2019 (Rv. 655851 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavoratore assunto con mansioni di guardia giurata - Perdita dei titoli abilitanti - Sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione - Rilevanza ai fini della risoluzione del rapporto - Condizioni - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Configurabilità Sussistenza - Procedimento di conciliazione ex art. 7 della l. n. 604 del 1966 - Necessità.
Stato
decisa il 2019-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655851-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Nel rapporto di lavoro fra un istituto di vigilanza e la guardia giurata dipendente, il venir meno dei titoli abilitativi alle specifiche mansioni (decreto di nomina e/o licenza di porto d'armi) configura, ai sensi dell'art. 120 del c.c.n.l. dipendenti di istituti e imprese di vigilanza 2013-2015, un'ipotesi di impossibilità relativa della prestazione, che può comportare il recesso del datore ex art. 1464 c.c. per mancato interesse alla prosecuzione, da configurarsi quale licenziamento per giustificato motivo oggettivo, richiedente il preventivo esperimento del procedimento di conciliazione di cui all'art. 7 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/04/2013 art. 120, Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)