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Sez. L, Sentenza n. 12072 del 10/06/2015 (Rv. 635550 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Ritiro del porto d'armi a lavoratore assunto con mansioni di guardia giurata - Sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa - Rilevanza ai fini della risoluzione del rapporto - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635550-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Il provvedimento di ritiro del porto d'armi, emesso nei confronti di lavoratore assunto con l'esclusiva qualifica di guardia giurata, configura una situazione di sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa dovuta, con conseguente risoluzione del rapporto ove sia dimostrato che il datore di lavoro non ha un interesse apprezzabile alla prosecuzione di esso, alla stregua delle ragioni inerenti all'organizzazione ed al regolare funzionamento dell'attività produttiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)