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Sez. 3, Sentenza n. 110 del 11/01/1982 (Rv. 417793 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - INEFFICACIA EX D.L. N. 426 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417793-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - INEFFICACIA EX D.L. N. 426 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

In tema di locazione di immobili urbani, il comma quarto dello articolo unico del d.l. 24 luglio 1973 n. 426 (convertito nella legge 4 agosto 1973 n. 495), il quale, dopo avere stabilito la nullità dei patti che prevedono aumenti dei canoni, ove stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, dispone che dalla stessa data sono inefficaci le clausole di adeguamento dei canoni dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, va inteso riferito ai soli contratti soggetti alla proroga legale, di cui al comma primo (fino al 31 gennaio 1974), e non si estende, pertanto, ai contratti con scadenza convenzionale posteriore alla data di tale proroga, tenuto conto che lo stretto collegamento fra le norme contenute nel citato decreto non consente di ravvisare nel suddetto quarto comma, in difetto di una espressa manifestazione di volontà del legislatore, l'introduzione di un sistema di blocco dei canoni operante oltre il limite temporale della proroga legale. (Conf 1923/81, mass n 412610; (Conf 3550/79, mass nn 399961 e 399962).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)