Sez. L, Sentenza n. 3586 del 28/04/1990 (Rv. 466910 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO SVOLTO NELLA GIORNATA DELLA DOMENICA - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI - SPETTANZA - LIMITI - DEDUZIONE RELATIVA AL CONGLOBAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE NELL'AMMONTARE COMPLESSIVO - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO SVOLTO NELLA GIORNATA DELLA DOMENICA - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI - SPETTANZA - LIMITI - DEDUZIONE RELATIVA AL CONGLOBAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE NELL'AMMONTARE COMPLESSIVO - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Il lavoro svolto dal dipendente nella giornata della domenica deve in ogni caso (ancorché il prestatore fruisca di altro giorno di riposo nel corso della settimana) essere remunerato con uno specifico ulteriore compenso in ragione della sua maggiore penosità, compenso che - ove la contrattazione collettiva non preveda già un supplemento di paga per il lavoro festivo - può essere determinato tenendo conto della maggiorazione prevista dalla legge per il lavoro straordinario; tale ulteriore compenso non spetta soltanto se, trattandosi di lavorazioni programmate secondo turni tali che per determinati lavoratori il giorno di riposo settimanale venga, pur nell'ambito di sette giorni, spostato rispetto alla domenica, tale lavoro trovi già, nella Determinazione dello ammontare complessivo della retribuzione spettante ai lavoratori suddetti, una propria, ancorché conglobata, Forma di remunerazione. La relativa deduzione costituisce eccezione in senso proprio del datore di lavoro, sul quale grava il corrispondente Onere probatorio, e non è, pertanto, proponibile per la prima volta in appello. (Conf 1060/88, mass n 457342; (Conf 8477/87, mass n 456009).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)