Sez. L, Sentenza n. 1060 del 03/02/1988 (Rv. 457342 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO PRESTATO LA DOMENICA - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO PRESTATO LA DOMENICA - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Il lavoro svolto dal dipendente nella giornata della domenica deve in ogni caso (ancorché il prestatore fruisca di altro giorno di riposo nel corso della settimana) essere remunerato con uno specifico ulteriore compenso in ragione della sua maggiore penosità, compenso che - ove la contrattazione collettiva non preveda già un supplemento di paga per il lavoro festivo - può essere determinato tenendo conto della maggiorazione prevista dalla legge per il lavoro straordinario; tale ulteriore compenso non spetta soltanto se, trattandosi di lavorazioni programmate secondo turni tali che per determinati lavoratori il giorno di riposo settimanale venga, pur nell'ambito di sette giorni, spostato rispetto alla domenica, tale lavoro trovi già, nella Determinazione dell'ammontare complessivo della retribuzione spettante ai lavoratori suddetti, una propria, ancorché conglobata, Forma di remunerazione. La relativa deduzione costituisce eccezione in senso proprio del datore di lavoro, sul quale grava il corrispondente Onere probatorio, e non è, pertanto, proponibile per la prima volta in appello. (Conf 485/87, mass n 450216, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)