Sez. L - , Ordinanza n. 21447 del 06/07/2022 (Rv. 665128 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Cessazione di impresa - Accordo di ricollocazione con azienda subentrante - Natura - Contratto a favore di terzo - Conseguenze - Diritto all’assunzione - Onere della prova - Contenuto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
L'accordo sindacale avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell'attività di impresa e contenente l'impegno dell'azienda subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato come contratto a favore di terzi, da cui derivano specifici diritti in capo ai beneficiari, ove questi siano individuati o individuabili; ne consegue che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere, ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, è onere dei lavoratori, terzi estranei all'accordo medesimo, dimostrare il possesso dei requisiti condizionanti l'acquisito della qualità di terzi beneficiari.
Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)