Sez. L, Sentenza n. 3162 del 24/05/1985 (Rv. 440852 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - STIPULAZIONE CON UN IMPRENDITORE DI INTESE IMPEGNANTI TALE SOGGETTO AD ASSUMERE DETERMINATI LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ - CONTRATTO PRELIMINARE A FAVORE DI TERZI - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - STIPULAZIONE CON UN IMPRENDITORE DI INTESE IMPEGNANTI TALE SOGGETTO AD ASSUMERE DETERMINATI LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ - CONTRATTO PRELIMINARE A FAVORE DI TERZI - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
La circostanza che la capacità rappresentativa delle associazioni sindacali (dei lavoratori) concerna soltanto gli interessi collettivi e non anche gli interessi individuali dei singoli lavoratori, in relazione ai quali ed in Mancanza di specifico incarico, il compito del Sindacato è limitato ad una funzione di assistenza, non esclude che il Sindacato, nello svolgimento di tale funzione di assistenza, possa stipulare con un imprenditore, nell'ambito di trattative volte a risolvere una vertenza collettiva, intese che impegnano tale soggetto ad assumere determinati lavoratori, le quali si configurano come contratti preliminari a favore di terzi (art. 1411 cod. civ.), atteso che l'interesse a stipulare in favore del terzo, potendo essere anche di natura non patrimoniale, va ravvisato, quanto al Sindacato, nel suo interesse alla tutela ed all'occupazione dei lavoratori. (principio affermato in relazione all'accordo collettivo del 18 dicembre 1976, con cui la edi. Me. Si era impegnata ad assumere i lavoratori già dipendenti dalla cessata compagnia editrice napoletana alla data del 31 ottobre 1976, ad eccezione di quelli che avessero già maturato l'età per il pensionamento). (V 602/84, mass n 432840; (V 2039/82, mass n 419899; (V 967/74, mass n 368889; (V 3869/56).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1174, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)