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Sez. 3 - , Ordinanza n. 14070 del 22/05/2023 (Rv. 667973 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Mandato “ad litem” - Estensione - Facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili con l'oggetto della causa - Sussistenza - Atti esclusi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667973-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI

Il mandato "ad litem" attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all'oggetto della causa, con esclusione degli atti (non espressamente menzionati) che comportano disposizione del diritto in contesa e delle domande con cui si introduce una nuova e distinta controversia, eccedente l'ambito della lite originaria. (Nella specie, relativa ad una controversia instaurata per il rilascio di un immobile concesso in comodato, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la procura alle liti, espressamente contemplante la possibilità di proporre domande riconvenzionali, non abilitasse il difensore del comodatario resistente a modificare l'originaria domanda volta all'accertamento della simulazione del contratto – con conseguente restituzione dei canoni versati in esecuzione della dissimulata locazione – in quella finalizzata, invece, all'accertamento della non gratuità del comodato predetto).

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)