Sez. 1, Sentenza n. 4138 del 10/04/1995 (Rv. 491729 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità - Liquidazione - Nuovi criteri ex art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 - Sopravvenienza - Applicazione nel giudizio di legittimità - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nel giudizio di legittimità, instaurato a seguito di ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello che abbia liquidato l'indennità di espropriazione in base alla regola del valore venale, i nuovi criteri dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 sono applicabili, quali "ius superveniens" (e determinano l'annullamento con rinvio della decisione impugnata) tanto se con l'impugnazione sia messa in discussione l'applicabilità della norma giuridica in base alla quale il giudice del merito ha liquidato l'indennità medesima, quanto se sia contestato soltanto il valore del bene espropriato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)