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Sez. 1, Sentenza n. 2091 del 07/03/1997 (Rv. 502893 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Nuovi criteri ex art. 5 bis D. L. 333 del 1992 - "Ius superveniens" - In sede di giudizio di cassazione - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502893-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Le nuove norme per la determinazione dell'indennità di esproprio, di cui all'art. 5 bis D. L. 333 del 1992, conv. in legge 359 del 1992, sono applicabili di ufficio ai giudizi in corso, anche in sede di legittimità, ogni volta che i motivi del ricorso investano direttamente la legge regolatrice dell'indennizzo, o anche solo riguardino i presupposti di fatto della liquidazione indennitaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)