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Sez. 2, Sentenza n. 3329 del 07/11/1972 Ud. (dep. 03/05/1973) Rv. 123984 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123984-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

Il giudice, in base al principio del libero convincimento, puo fondare il proprio giudizio di colpevolezza dell'imputato su una chiamata di correo, anche se successivamente ritrattata, ove la ritenga, con congrua e logica motivazione intrinsecamente verosimile, disinteressata e suffragata da elementi estrinseci di controllo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)