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Sez. 2, Sentenza n. 10521 del 30/06/1982 Ud. (dep. 06/11/1982) Rv. 156006 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156006-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

Il giudice, in base al principio del libero convincimento, può fondare il proprio giudizio di colpevolezza dell'imputato su una chiamata di correo, ove la ritenga, con congrua e logica motivazione, intrinsecamente verosimile, disinteressata e suffragata da elementi estrinseci di controllo. (V mass n 149987; (V mass n 148868; (V mass n 123984).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)