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Sez. L, Sentenza n. 16076 del 21/09/2012 (Rv. 624106 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Limitazione ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Onere del lavoratore - Configurabilità - Ricerca di nuova occupazione - Finalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624106-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di risarcimento del danno, cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo e con riferimento alla limitazione dello stesso ex art. 1227, secondo comma cod. civ., il lavoratore licenziato senza giusta causa ha il dovere di collocare sul mercato la propria attività lavorativa per ridurre il pregiudizio subito. (Nella specie, il lavoratore aveva omesso di iscriversi nelle liste di collocamento e, comunque non si era attivato per cercare una nuova occupazione; il giudice di merito, pertanto, aveva ridotto il danno risarcibile escludendo quello per il periodo successivo al decorso di tre anni dal licenziamento, ritenendo tale lasso temporale, in relazione alle condizioni di mercato e alla giovane età del lavoratore, congruo al fine di reperire una nuova occupazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)