Sez. L, Sentenza n. 9898 del 11/05/2005 (Rv. 581088 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Limitazione ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Ricerca di nuova occupazione - Ordinaria diligenza - Onere della prova - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento del danno cui รจ tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo e con riferimento alla limitazione dello stesso ex art. 1227, secondo comma cod. civ., l'onere della ordinaria diligenza nella ricerca di una nuova occupazione deve ritenersi assolto dal lavoratore con l'iscrizione nelle liste di collocamento, mentre spetta al debitore provare ulteriori elementi significativi della mancanza dell'ordinaria diligenza. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la limitazione del risarcimento in presenza della iscrizione nelle liste di collocamento, motivando il mancato reperimento di occupazione con le condizioni fisiche del lavoratore menomate da un pregresso infortunio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)