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Sez. L - , Sentenza n. 7676 del 24/03/2017 (Rv. 643576 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Periodo di comporto - Calcolo secondo il calendario comune - Diversa previsione contrattuale - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643576-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

In tema di comporto, al fine di verificare se sia stato superato o meno il periodo contrattuale (e dunque anche l'aspettativa collegata al comporto stesso), le regole di computo secondo il calendario comune, di cui agli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c., trovano applicazione soltanto in assenza di clausole contrattuali di diverso contenuto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che l'art. 42, lett. d), comma 2, del c.c.n.l. Federambiente, stabilendo un periodo di aspettativa della durata massima di 270 giorni "calendariali", deroghi al criterio legale della non computabilità del "dies a quo", quale termine di tolleranza di un'astensione dal lavoro che è piena sin dal primo giorno di concessione dell'aspettativa stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)