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Sez. L, Sentenza n. 6554 del 02/04/2004 (Rv. 571798 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Determinazione - Criteri - Termine interno e termine esterno fissati a mesi - Calcolo - Clausole contrattuali facenti riferimento alla durata media del mese - Applicabilità - Riferimento al calendario comune - Obbligatorietà - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571798-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Nel caso di assenza del lavoratore a seguito di ricaduta nella stessa o in diversa malattia (come nell'analogo caso di assenza dovuta ad una malattia unica), al fine di verificare se sia stato o meno superato il periodo di comporto contrattuale, la regola - costituente principio generale, ma non avente carattere inderogabile - per cui un termine fissato a mesi (tanto quello interno, corrispondente alla somma delle assenze, quanto quello esterno, costituito dall'arco di tempo entro il quale i singoli episodi morbosi devono rientrare senza pregiudizio per la conservazione del posto di lavoro), deve essere computato secondo il calendario comune (art. 2963, comma primo, cod. civ. e art. 155, comma secondo, cod. proc. civ.), trova applicazione solo quando non sussistano clausole contrattuali di diverso contenuto che assumano una durata convenzionale fissa costituita da un predeterminato numero di giorni (nella specie trenta), astrattamente basato sulla durata media del mese. L'assenza di espressa pattuizione disciplinante la materia non comporta, infatti, l'automatica utilizzazione del criterio ordinario dettato dalle richiamate disposizioni, in quanto tale carenza non esclude la possibilità di procedere alla ricostruzione della comune volontà delle parti - eventualmente da integrare con l'equità espressa dal giudice - attraverso l'interpretazione complessiva di clausole anche indirettamente riferibili alla determinazione del periodo utile ai fini del comporto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in presenza di una contratto collettivo che, pur non dettando una regola per la determinazione del numero dei giorni da considerare per ogni mese di assenza, prevedeva che la retribuzione giornaliera dovesse essere determinata sulla base del rapporto 1/360, aveva computato il periodo di comporto applicando il criterio legale di cui agli artt. 155, comma secondo, cod. proc. civ. e 2963, comma primo, cod. civ., omettendo altresì di considerare che il contratto collettivo applicabile - utilizzabile ai fini del comporto per sommatoria - aveva durata quadriennale e non triennale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)