Sez. U, Sentenza n. 377 del 16/01/1991 (Rv. 470504 - 01)
Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - cose di proprietà privata - Alienazione o trasmissione - Diritto di prelazione dello Stato | Esercizio - Acquisizione del bene al demanio - Configurabilità - Contratto di locazione stipulato anteriormente all'esercizio della prelazione - Domanda del locatario volta al riconoscimento della facoltà di conservare la detenzione dell'immobile - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - cose di proprietà privata - Alienazione o trasmissione - Diritto di prelazione dello Stato
L'esercizio da parte dello Stato, con riguardo ad immobile di interesse artistico, storico od archeologico, della prelazione, di cui all'art. 31 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, comporta l'acquisizione del bene medesimo al demanio, e, quindi, la configurabilità di un suo godimento in favore di terzi solo in forza di concessione amministrativa, non di contratto privatistico. Pertanto, la domanda, con la quale il locatario dell'immobile, in base a contratto stipulato con il proprietario prima di detta prelazione, tenda a conseguire il riconoscimento, nei confronti della Pubblica amministrazione, della facoltà di conservarne la detenzione, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, atteso che, pure se formalmente fondata su quel pregresso contratto, investe atti inerenti a concessione di bene pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 1571, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 31 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)