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Sez. 3, Sentenza n. 1958 del 17/07/1963 (Rv. 263014 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CUSTODE - POSIZIONE GIURIDICA -RESPONSABILITA VERSO TERZI E LE PARTI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1963-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263014-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CUSTODE - POSIZIONE GIURIDICA -RESPONSABILITA VERSO TERZI E LE PARTI - CONDIZIONI.*

Il custode sequestratario giudiziario deve ritenersi, piu che rappresentante delle parti, un gestore autonomo, un ausiliario del giudice, dal quale direttamente ripete l'investitura e i poterì doveri che attengono alla custodia dei beni sequestratì egli opera percio, sotto la direzione ed il controllo del giudice ed e tenuto alla retta amministrazione non tanto verso le parti o i terzi, quanto rispetto alla autorita giudiziaria che gli ha conferito tale munus publicum. Una responsabilita personale del sequestratario e, tuttavia, certamente configurabile anche rispetto ai terzi e nei confronti di chi, in definitiva risultera titolare del diritto controversò ma cio si puo avere solo quando il custode, agendo con un comportamento doloso o colposo si ponga in contrasto con gli scopi imposti alla sua attivita. (V 1661/57, 1557/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 676, Cod. Proc. Civ. art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)