Sez. 3, Sentenza n. 10643 del 15/05/2014 (Rv. 630775 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Art. 617 cod. proc. civ. vecchio testo - Proposizione con citazione invece che con ricorso - Ammissibilità - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
L'opposizione agli atti esecutivi, a norma del testo dell'art. 617 cod. proc. civ. vigente antecedentemente alle modifiche recate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80, va proposta con ricorso da depositarsi entro cinque giorni dal compimento dell'atto che si intende impugnare. Ove tale opposizione sia stata erroneamente introdotta con citazione, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)