Sez. 3, Sentenza n. 3728 del 19/04/1996 (Rv. 497167 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Mancata notificazione del titolo esecutivo - Irregolarità formale del precetto - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Proponibilità con citazione ex art. 480 comma terzo cod. proc. civ. - Proposizione con ricorso - Ammissibilità dell'opposizione - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
La mancata notificazione del titolo esecutivo si traduce in una irregolarità formale del precetto, che può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 comma primo cod. proc. civ., con atto di citazione davanti al giudice indicato nell'art. 480, comma terzo e non con ricorso al giudice dell'esecuzione. Tuttavia, l'adozione della forma del ricorso, anziché quella della citazione, non determina l'inammissibilità dell'opposizione, purché il ricorso con il pedissequo decreto di convocazione delle parti venga notificato all'opposto nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)