Sez. 1, Sentenza n. 4702 del 19/10/1978 (Rv. 394393 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - SENTENZA DI SEPARAZIONE - MOTIVAZIONE - OMISSIONE DI ACCERTAMENTO COMPARATIVO DEL RECIPROCO COMPORTAMENTO DEI CONIUGI, CONSEGUENTE MANCATO ACCERTAMENTO DELL'INFLUENZA DELLA COLPA DELL'UNO SU QUELLA DELL'ALTRO - CONDANNA DEL MARITO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO SENZA IL PREVIO ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITA DI MEZZI PROPRI DA PARTE DELLA MOGLIE - CASSAZIONE CON RINVIO - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ALIMENTARE PROPOSTA DA UNO DEI DUE CONIUGI IN TALE SEDE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - SENTENZA DI SEPARAZIONE - MOTIVAZIONE - OMISSIONE DI ACCERTAMENTO COMPARATIVO DEL RECIPROCO COMPORTAMENTO DEI CONIUGI, CONSEGUENTE MANCATO ACCERTAMENTO DELL'INFLUENZA DELLA COLPA DELL'UNO SU QUELLA DELL'ALTRO - CONDANNA DEL MARITO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO SENZA IL PREVIO ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITA DI MEZZI PROPRI DA PARTE DELLA MOGLIE - CASSAZIONE CON RINVIO - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ALIMENTARE PROPOSTA DA UNO DEI DUE CONIUGI IN TALE SEDE.*
Ove sia stata cassata con rinvio una sentenza di separazione personale per non avere il giudice del merito proceduto ad una valutazione comparativa del reciproco comportamento dei coniugi per accertare se e fino a qual punto la colpa dell'uno avesse potuto dar causa alla colpa dell'altro, e per non avere considerato, nel condannare il marito al pagamento dell'assegno di mantenimento, se la moglie disponesse di mezzi propri; il giudice di rinvio, che accerti che la separazione e addebitabile ad entrambi i coniugi e che non vi e luogo per l'imposizione dell'assegno di mantenimento a carico di nessuno dei due, deve ammettere le prove richieste per dimostrare lo stato di bisogno di uno dei coniugi ai fini della corresponsione di un assegno alimentare, perche la richiesta di alimenti non costituisce una domanda nuova, ma e un minus necessariamente ricompreso nella richiesta di mantenimento e perche il giudizio di rinvio non perde il suo peculiare carattere di "giudizio chiuso" allorche l'esigenza di proporre nuove conclusioni sorge dalla sentenza della Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)