Sez. 1, Sentenza n. 51 del 06/01/1981 (Rv. 410434 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DOMANDA DI UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI UN ASSEGNO ALIMENTARE - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE O NOVITA DELLA DOMANDA - INSUSSISTENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DOMANDA DI UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI UN ASSEGNO ALIMENTARE - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE O NOVITA DELLA DOMANDA - INSUSSISTENZA.*
Il riconoscimento al coniuge separato di un assegno alimentare, in luogo del richiesto assegno di mantenimento, non implica vizio di extrapetizione, ne, ove l'istanza di alimenti sia stata sollevata per la prima volta in secondo grado, violazione dell'art 345 cod proc civ sul divieto di domande nuove in appello, atteso che tale ultima richiesta costituisce un minus, necessariamente compreso nella domanda di mantenimento. (V 4702/78, mass n 394393).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)