Sez. L, Sentenza n. 7356 del 16/06/1992 (Rv. 477740 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Personale convenzionato nell'assistenza medico-generica e pediatrica - Accordi collettivi nazionali - Disciplina uniforme dei rapporti parasubordinati tra i professionisti e le USL - Parametro inderogabile nei rapporti da instaurare - Configurabilità - Conseguenze - Applicabilità anche in ordine alla durata indeterminata del rapporto - Presupposto.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere
Gli accordi collettivi nazionali (esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica) previsti dall'art. 48 della legge n. 833 del 1978 per la disciplina del personale convenzionato impiegato nell' assistenza medico-generica ed in quella pediatrica, pur conservando la natura sostanziale di fonti dell'autonomia collettiva, dettano una disciplina uniforme dei rapporti (parasubordinati) tra i professionisti e le unità sanitarie locali, la quale è assunta a parametro inderogabile nei rapporti da instaurare con i singoli professionisti, in ordine, in particolare, ai presupposti di legittimazione per il conferimento degli incarichi (sulla base di graduatoria) ed alle cause di cessazione degli stessi. Tuttavia l'applicabilità di tale disciplina, ed in particolare delle norme che prevedono la durata a tempo indeterminato del rapporto, presuppone che questo sia del tutto conforme allo schema predisposto dall'accordo collettivo, e va pertanto esclusa nel caso di conferimento di incarico - come quello conferito per supplenza - non corrispondente a tale schema.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)