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Sez. 1, Sentenza n. 1294 del 12/05/1973 (Rv. 363893 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - ENTI COMUNALI DI CONSUMO - AVANZI DI GESTIONE - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363893-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - ENTI COMUNALI DI CONSUMO - AVANZI DI GESTIONE - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*

Gli avanzi di gestione degli enti comunali di consumo non costituiscono reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, neppure nella parte consistente in interessi derivanti da capitale depositato in banca. (Conf 2696/71, mass n 353865; 1397/66, mass n 322775).*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 85 CORTE COST., Legge 13/09/1946 num. 90 art. 1, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)