Sez. L - , Ordinanza n. 19436 del 20/07/2018 (Rv. 649971 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Carattere "chiuso" del giudizio di rinvio - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio di questioni di diritto - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
In ragione della natura "chiusa" del giudizio di rinvio, la parte soccombente non può dolersi dell'omesso rilievo officioso di una questione di diritto nuova, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto in essa enunciato. (Nella specie, è stata ritenuta preclusa la questione della nullità della clausola del contratto collettivo invocata dal datore di lavoro a fondamento del recesso, perché implicitamente superata dal compito rimesso al giudice del rinvio di valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva applicata proprio in base alle previsioni del c.c.n.l., oltre che dell'art. 2106 c.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)