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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18600 del 21/09/2015 (Rv. 636302 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Carattere "chiuso" del giudizio di rinvio - Questioni proponibili per la prima volta - Completa alterazione del "thema decidendum" - Improponibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636302-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

Nel contenzioso tributario (così come nel processo di cognizione ordinaria), il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese, né formulare difese che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto "ex lege" ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, sì da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)