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Sez. 3, Sentenza n. 11470 del 20/10/1992 (Rv. 479066 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - In genere | Provvedimento di rilascio dell'immobile locato - Data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392 del 1978 - Fissazione anteriore alla notifica del precetto - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Esecuzione non iniziata - Precetto non preceduto dalla data di fissazione dell'esecuzione - Opposizione a precetto del conduttore - Proponibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479066-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - In genere

La fissazione della data di esecuzione del provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile locato, condiziona, ai sensi dell'art. 56 della legge sull'equo canone, solo l'inizio della esecuzione del provvedimento (e non il diritto del locatore alla esecuzione) e non deve necessariamente precedere, quindi, la notificazione del precetto, che, come è reso palese dall'art. 479 cod. proc. civ., può essere impugnato con l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, se l'esecuzione non è stata iniziata, il conduttore non può proporre opposizione al precetto solo perché non preceduto dalla fissazione della data dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, cui può provvedersi anche in sede di esecuzione (e nei casi previsti dall'art. 12 della legge 25 marzo 1982 n. 94).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)