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Sez. 4, Sentenza n. 6085 del 31/01/1974 Ud. (dep. 23/09/1974) Rv. 128001 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - CAUTELE IN GENERALE - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - PREVISIONE DELLE ALTRUI IMPRUDENZE - OBBLIGO - LIMITI - PRESENZA DI BAMBINI SULLA STRADA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE.*
Stato
decisa il 1974-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128001-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - CAUTELE IN GENERALE - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - PREVISIONE DELLE ALTRUI IMPRUDENZE - OBBLIGO - LIMITI - PRESENZA DI BAMBINI SULLA STRADA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE.*

Tra gli obblighi generali di prudenza e diligenza nella circolazione stradale rientra anche quello di prevedere le imprudenze altrui, ragionevolmente prevedibili. Ne discende che, dovendosi considerare i bambini quali pedoni particolarmente incerti ed inclini a spostarsi inconsultamente da un punto all'altro della strada, il conducente, nell'approssimarsi ad essi, deve prospettarsi tale eventualita ed adeguare la propria condotta di guida in modo da poter fronteggiare ogni emergenza con l'arresto immediato della marcia. (Conf 101271, anno 1966; V 116860, anno 1971).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)