diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2607 del 21/12/1981 Ud. (dep. 10/03/1982) Rv. 152682 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - PEDONI BAMBINI - OBBLIGO DI PARTICOLARE PRUDENZA - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152682-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - PEDONI BAMBINI - OBBLIGO DI PARTICOLARE PRUDENZA - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*

In presenza di bambini in zona adiacente alla carreggiata il conducente di una auto ha l'Obbligo di adeguare la propria condotta di guida in modo da essere in grado di arrestare tempestivamente la marcia del veicolo, sempre che la situazione di pericolo determinata dal comportamento di quei pedoni sia prevedibile ed attuale. (nella fattispecie è stato ritenuto che la presenza di bambini, fermi, seduti su un muretto fuori della strada non imponesse particolare cautela al guidatore). (sul punto: Conf. Mass. N. 107949 - sulle cautele di fronte a pedoni-bambini - V. Mass. 101271; mass. 116860; mass. 118806; mass. 128001; mass. 122687; mass. 137456; mass. 142770; mass. 146709; mass. 146975).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 113, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 113, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)