Sez. L, Sentenza n. 7193 del 04/12/1986 (Rv. 449262 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - NEGOZIO GIURIDICO STIPULATO IN SEDE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A TRANSAZIONE RITENUTA PRECLUSIVA DI UN SUCCESSIVO GIUDIZIO AVENTE IL MEDESIMO OGGETTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - NEGOZIO GIURIDICO STIPULATO IN SEDE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A TRANSAZIONE RITENUTA PRECLUSIVA DI UN SUCCESSIVO GIUDIZIO AVENTE IL MEDESIMO OGGETTO.*
L'interpretazione del negozio giuridico stipulato tra le parti in Sede di conciliazione giudiziaria è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando una conciliazione giudiziaria intervenuta nel corso di un giudizio in cui si controverteva in ordine alla natura subordinata od autonoma di un rapporto di lavoro e alla conseguente spettanza, o meno, al lavoratore di differenze retributive e di emolumenti vari ed esaminando i termini del negozio transattivo secondo cui il datore di lavoro assumeva l'obbligazione di corrispondere una determinata somma di danaro ed il lavoratore rinunciava ad ogni pretesa fatta valere in giudizio - aveva ritenuto ormai preclusa al lavoratore la possibilità di far valere in un successivo giudizio la natura subordinata del rapporto per ottenere dal datore di lavoro il risarcimento del danno per omissione contributiva). (V 2567/85, mass n 440375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)