Sez. L, Sentenza n. 2567 del 17/04/1985 (Rv. 440375 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'interpretazione della conciliazione giudiziale è compito istituzionalmente demandato al giudice del merito il cui convincimento è sindacabile soltanto sotto il profilo della insufficienza o della contraddittorietà della motivazione. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del merito che, esaminando una conciliazione giudiziale intervenuta tra un lavoratore - il quale aveva rinunciato alla impugnativa del licenziamento, oggetto del giudizio in corso - ed il datore di lavoro - il quale aveva attribuito al primo una determinata somma a titolo di integrazione dell'indennità di anzianità -, aveva escluso che il lavoratore avesse anche rinunciato a far valere ulteriori pretese in ordine all'esatta liquidazione dell'indennità d'anzianità). (V 2499/84, mass n 434513; (V 259/69, mass n 338229; (V 2117/68, mass n 334276).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)