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Sez. 1, Sentenza n. 1624 del 29/05/1971 (Rv. 352050 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - IMPROCEDIBILITA EX ART 348 COD PROC CIV - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352050-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - IMPROCEDIBILITA EX ART 348 COD PROC CIV - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE.*

L'art 348 cod proc civ, in quanto commina una sanzione quale l'improcedibilita, che si risolve nella reiezione dell'appello senza esame, deve considerarsi per la sua gravita norma di carattere eccezionale e, pertanto, non puo essere applicata oltre i casi in esso contemplati. (nel caso e stata esclusa la declaratoria di improcedibilita in una fattispecie in cui l'appellante, pur non avendo restituito il fascicolo per l'udienza collegiale fissata dal giudice istruttore e poi rinviata, l'aveva ritualmente depositato nella nuova udienza collegiale in cui la causa era stata effettivamente discussa ed assegnata a sentenza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)