Sez. 3, Sentenza n. 3129 del 10/12/1963 (Rv. 264809 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - FIDEIUSSIONE - DECADENZA DI CUI ALL'ART 1957 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - FIDEIUSSIONE - DECADENZA DI CUI ALL'ART 1957 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Il termine di decadenza, previsto dall'art 1957 cod civ, non e applicabile alle garanzie prestate dai terzi per l'esecuzione del concordato fallimentare. Cio, perche la legge fallimentare ha voluto assicurare in ogni caso ai creditori le conseguenze favorevoli del concordato gia concluso, tanto che questo, quand'anche risolto o annullato, e produttivo di effetti persistenti anche in ordine alla conservazione delle garanzie prestate dai terzi. Il che porta a ritenere 'a fortiorì che tale effetto conservativo permanga anche nella ipotesi in cui il concordato non essendo risolto o annullato, sia in fase di esecuzione. Il persistere della efficacia delle garanzie tende proprio all'attuazione delle finalita specifiche per le quali esse furono prestate.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)