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Sez. 1, Sentenza n. 5310 del 09/08/1983 (Rv. 430216 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - TERMINE DI DECADENZA SEMESTRALE EX ART. 1957 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - GARANZIE PRESTATE DAI TERZI PER L'ESECUZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI FIDEIUSSORI DEL CONCORDATO - ATTO INTERRUTTIVO PROPOSTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - EFFICACIA ANCHE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE PRINCIPALE EX FALLITO.*
Stato
decisa il 1983-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430216-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - TERMINE DI DECADENZA SEMESTRALE EX ART. 1957 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - GARANZIE PRESTATE DAI TERZI PER L'ESECUZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI FIDEIUSSORI DEL CONCORDATO - ATTO INTERRUTTIVO PROPOSTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - EFFICACIA ANCHE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE PRINCIPALE EX FALLITO.*

Il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, previsto dall'art. 1957, primo comma, cod. civ., entro il quale il creditore deve agire contro il debitore al fine di evitare l'Estinzione della fideiussione, non si applica alle garanzie prestate dai terzi per l'esecuzione del concordato fallimentare, poiché la legge fallimentare ha voluto assicurare in ogni caso ai creditori le conseguenze favorevoli del concordato già concluso, tanto che questo, quand'anche risolto o annullato, è produttivo di effetti persistenti anche in ordine alla conservazione delle garanzie; di conseguenza, l'atto di interruzione della prescrizione nei confronti dei fideiussori del concordato, pur se proposto dopo la scadenza del termine per la risoluzione del concordato stesso, produce effetto anche nei confronti del debitore principale ex fallito, ai sensi dell'art. 1310 cod. civ.. (V 2901/80, mass n 406633; (V 2899/80, mass n 406632; (V 794/76, mass n 379450; (Conf 3129/63, mass n 264809, sulla prima parte; (Conf 2082/63, mass n 263219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 140, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)