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Sez. 2, Sentenza n. 1320 del 09/05/1974 (Rv. 369390 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEDUCIBILITA DA PARTE DI UN PRECEDENTE TRASGRESSORE.*
Stato
decisa il 1974-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369390-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEDUCIBILITA DA PARTE DI UN PRECEDENTE TRASGRESSORE.*

L'inosservanza da parte del vicino delle norme del regolamento edilizio comunale puo essere fatta valere anche da colui che abbia gia commesso analoga violazione, la quale comporta unicamente l'applicazione a carico del trasgressore delle sanzioni previste dalla legge nell'interesse generale e in quello del singolo che ne abbia subito danno. (Conf 3985'68, mass n 337560).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)