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Sez. 2, Sentenza n. 994 del 05/04/1971 (Rv. 350957 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - INTRODUZIONE DI PIU AMPIO PETITUM - CONFIGURABILITA - QUID MINUS DELLA DOMANDA ORIGINARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350957-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - INTRODUZIONE DI PIU AMPIO PETITUM - CONFIGURABILITA - QUID MINUS DELLA DOMANDA ORIGINARIA - ESCLUSIONE.*

Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello, quando si faccia valere davanti al giudice di secondo grado una pretesa diversa e piu ampia che alteri i presupposti della domanda formulata in primo grado, e che, modificando interamente i termini della controversia, introduca nel processo di appello un piu ampio petitum sulla cui decisione verrebbe a mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Tale ipotesi non e ravvisabile allorche la domanda formulata in appello, non solo si basi sugli stessi presupposti di fatto e di diritto di quella dedotta in prime cure, ma anche costituisca un quid minus rispetto a quest'ultima. (nella specie, sulla base della comune deduzione di illegittimita della sopraelevazione del muro comune, operata dal vicino, in primo grado era stata richiesta la condanna alla demolizione della sopraelevazione ed in appello la condanna alla sua modificazione). (V 2309'68, mass n 334616).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 885

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)