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Sez. 1, Sentenza n. 3049 del 15/03/1993 (Rv. 481396 - 01)

Commercio - Interno - Speciale disciplina settoriale - Prodotti alimentari | Etichettatura - Termine minimo di conservazione - Indicazione - Prodotti non preconfezionati - Obbligo - Esclusione - Prodotti venduti previo frazionamento - Prodotti non preconfezionati - Inclusione - Prodotto confezionato in imballaggio - Vendita previo frazionamento - Accertamento - Criteri-
Stato
decisa il 1993-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481396-01

Commercio - Interno - Speciale disciplina settoriale - Prodotti alimentari

Ai fini dell'indicazione del termine minimo di conservazione nella etichettatura dei prodotti alimentari - indicazione che è obbligatoria per i prodotti preconfezionati (art. 12 del d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322) e non invece per quelli non preconfezionati (art. 13, d.P.R. cit., tranne che per le paste fresche) - tra i prodotti alimentari non preconfezionati vanno inclusi i prodotti generalmente venduti previo frazionamento (primo comma art. 13 cit.), anche se essi sono stati posti dal produttore in un imballaggio preconfezionato. Per desumere se uno specifico prodotto confezionato in imballaggio è generalmente venduto previo frazionamento occorre tener conto, oltre che delle caratteristiche del singolo prodotto e delle condizioni in cui esso è stato posto in commercio (entità della confezione, diciture apposte, ecc.), della destinazione dello stesso (a singoli o a collettività) e dei comportamenti tenuti dalla generalità dei commercianti e dei consumatori del prodotto medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 18/05/1982 num. 322 art. 1, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 3, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 12, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)