diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10744 del 28/10/1998 (Rv. 520182 - 01)

INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE | Prodotti non preconfezionati - Obbligo di indicazione del termine di conservazione sulle etichette o sui documenti commerciali di vendita nella fase anteriore alla vendita al dettaglio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520182-01

INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE

L'art. 12 del D.P.R. n. 322 del 1982 (oggi sostituito dal D.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109, in attuazione della direttiva CEE n. 395 del 1989) va interpretato nel senso che anche per i prodotti non preconfezionati, o generalmente venduti al dettaglio previo frazionamento, sussiste l'obbligo di indicazione del termine di conservazione sulle etichette o sui documenti commerciali di vendita nella fase anteriore alla vendita al consumatore finale.

Riferimenti normativi: DPR 18/05/1982 num. 322 art. 12, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 13, DPR 27/01/1992 num. 109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)