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Sez. 2, Sentenza n. 12410 del 11/10/2001 (Rv. 549589 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE | Diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno - Spettanza al compratore consapevole dell'altruità del bene - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549589-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE

Nella vendita o nella promessa di vendita di cosa altrui, la quale non integra una promessa del fatto del terzo, in quanto con essa il venditore (o il promittente venditore) assume in proprio l'obbligazione del trasferimento del bene, il diritto alla risoluzione del contratto ed all'eventuale risarcimento del danno spetta non soltanto al compratore (o al promittente compratore) che ignori l'altruità del bene, secondo la previsione dell'art. 1479 cod.civ., ma anche al compratore (o al promittente compratore) che sia consapevole di tale altruità, in applicazione dei principi generali fissati dagli artt. 1218, 1223 e 1453 cod.civ., qualora sia scaduto il termine fissato dal contratto o dal giudice, entro il quale il venditore deve procurarsi la titolarità del bene venduto, salvo che il venditore (o il promittente venditore) non provi che il suo inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)