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Sez. 3, Sentenza n. 7349 del 13/04/2015 (Rv. 635148 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI | Azione dell'assicurato contro uno degli assicuratori - Cumulo fra l'indennità richiesta e quelle eventualmente conseguite da altri assicuratori - Limite del danno subito - Relativo onere probatorio a carico dell'assicurato - Ragioni dell'assicurato.
Stato
decisa il 2015-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635148-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI

Nell'ipotesi di stipula di più assicurazioni per lo stesso oggetto ed interesse, l'assicurato, che agisca contro l'assicuratore per il pagamento dell'indennità contrattualmente dovuta, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno subito, poiché tale circostanza, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 cod. civ., rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui azionato, in assenza della quale non vi è danno indennizzabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1910 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)