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Sez. 3, Sentenza n. 14962 del 28/06/2006 (Rv. 593035 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI | Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Pluralità di assicurazioni - Disciplina ex articolo 1910 cod. civ. - Limite del risarcimento massimo conseguibile corrispondente con l'entità effettiva del danno - Assicurazioni cumulative - Obbligo di ciascun assicuratore di rispondere fino al limite della somma assicurata e fino all'ammontare complessivo del danno - Configurabilità - Facoltà di regresso dell'assicuratore solamente nei confronti degli altri coobbligati - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593035-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI

In base al disposto dell'articolo 1910 del cod. civ., una pluralità di assicurazioni possono essere stipulate per lo stesso interesse, contro lo stesso rischio (o contro gli stessi rischi) e per lo stesso periodo di tempo, con il limite di non poter far comunque ottenere all'assicurato un risarcimento superiore all'entità effettiva del danno patito; tali assicurazioni cumulative sono destinate ad operare congiuntamente e non via sussidiaria o complementare l'una rispetto all'altra, dato che ciascun assicuratore è tenuto all'indennità fino al limite della somma assicurata e, nel complesso, fino all'ammontare totale del danno, salvo il regresso dell'assicuratore stesso nei confronti degli altri coobbligati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1910, Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)