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Sez. 1, Ordinanza n. 11148 del 28/04/2025 (Rv. 674517-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Calcolo a ritroso del periodo sospetto - Decorrenza - Consecuzione fra domanda di concordato anteriore al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 e successivo fallimento - Applicabilità dell'art. 69-bis della l.fall. - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674517-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Nel caso di consecuzione fra procedura di concordato preventivo e successivo fallimento, la data di presentazione della domanda di concordato preventivo - se anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - costituisce il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e ss. della l.fall., non trovando applicazione l'art. 69-bis, comma 2, della l.fall., nel testo introdotto dall'art. 33, comma 1, del citato d.l., che fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, quale formalità estranea alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.

Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 69 bis, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)