Sez. L, Sentenza n. 3647 del 15/06/1982 (Rv. 421615 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - INDENNITÀ DI RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO DELLA NATURA DI RETRIBUZIONE TABELLARE O DI ASSEGNO "AD PERSONAM" - CRITERI - CLAUSOLE PREVEDENTI DETTA INDENNITÀ - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - INDENNITÀ DI RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO DELLA NATURA DI RETRIBUZIONE TABELLARE O DI ASSEGNO "AD PERSONAM" - CRITERI - CLAUSOLE PREVEDENTI DETTA INDENNITÀ - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
Per stabilire se l'indennità di rimborso di ricchezza mobile rientri nella categoria della retribuzione tabellare o degli assegni ad personam conservativi di migliori trattamenti precedentemente goduti (lett. A) e b) dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961 n. 830) il giudice del merito deve accertare se ricorrano gli elementi della corrispettività e della fissità tra gli appartenenti ad una stessa qualifica (lett. C) del citato art. 20), nonché il requisito dello assoggettamento a contribuzione previdenziale (che è il presupposto della pensionabilità di un'indennità accessoria), valutando le specifiche clausole della contrattazione collettiva (contratti 28 ottobre 1938 e 6 dicembre 1962) e degli accordi aziendali, al fine di verificare, in relazione al particolare regime fiscale (d.l. 26 aprile 1924 n. 501, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), che la indennità stessa sia stabilita "per qualifica o per gruppi di qualifiche", ferma restando la nullità di tali clausole (e così la esclusione della indennità dalla retribuzione pensionabile) ove sia riscontrata la loro finalità elusiva dell'imposizione fiscale con l'esenzione del dipendente dalla rivalsa ex art. 127 d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 del datore di lavoro. (Conf 5240/80, mass n 409075).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)