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Sez. L, Sentenza n. 5240 del 11/09/1980 (Rv. 409075 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RM - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409075-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RM - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Al fine di stabilire se l'indennita di rimborso dell'imposta di ricchezza mobile rientri nella categoria delle competenze accessorie considerata dall'art 20, lettera C) della legge 28 luglio 1961 n 830, ovvero nel novero degli assegni ad personam, di cui alla successiva lettera F) dello stesso art 20 della citata legge, esclusi dalla retribuzione imponibile, il giudice del merito deve accertare se tale indennita, per il modo con il quale e concretamente disciplinata, sia stata stabilita per qualifica o per gruppi di qualifiche, o se, invece, sia stata corrisposta in forza di condizioni - diverse dalle qualifiche - correlate al livello del reddito del dipendente e fluttuante insieme con il reddito stesso in relazione al ricorrere o meno di concrete circostanze dalle quali dipende l'ammontare della retribuzione percepita (prestazione o meno di lavoro straordinario, sopravvenienza di carichi di famiglia); e cio al fine di verificare la sussistenza o meno di requisiti di continuita e fissita proprie della Competenza accessoria. (V 391/80, mass n 403771).*

Riferimenti normativi: Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)